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La
funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore
di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di
base corrisposta dagli Enti di Previdenza obbligatoria. Dal 1° Gennaio 2007,
si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di
accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione ad una
forma di previdenza complementare. Ai fini della determinazione
dell’anzianità d’iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono
considerati utili tutti i periodi di partecipazioni alle forme
pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso
abbia esercitato il riscatto. Le prestazioni pensionistiche possono essere
cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la
pensione obbligatoria.
MODALITÀ DI RICEVIMENTO
DELLA PENSIONE
• interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione
complementare;
• parte in capitale (fino a un massimo del 50% della posizione maturata)
e parte in rendita.
ANTICIPAZIONI DI
IMPORTI
In determinati casi la legge consente, in modo analogo per quanto
avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di
anticipazioni. La somma massima che può essere anticipata è calcolata
sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati
e dai rendimenti realizzati fino a quel periodo.
TRASFERIMENTO DELLA
POSIZIONE INDIVIDUALE
Dal 1° Gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale
ad altra forma pensionistica complementare:
• in caso di perdita di requisiti di partecipazione prima del
pensionamento, l’iscritto può trasferire la posizione individuale
maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere
in base alla nuova attività lavorativa;
• per effetto di scelta volontaria, quando decorsi i due anni di
iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente decida
di trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma
pensionistica complementare collettiva o individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha comunque il diritto alla
prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta, sia del
TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei
limiti e a seconda delle modalità stabilite da contratti o da accordi
collettivi. ![]()
RISCATTO DELLA
POSIZIONE INDIVIDUALE
Dal 1° Gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i
requisiti per la forma pensionistica complementare, in alternativa al
trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica
complementare, può chiedere il riscatto della posizione che consiste
nella restituzione degli importi pensionistici accumulati. Questo
riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti
casi e misure:
• riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata), nel caso in
cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione
dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
• riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione sia
superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
DECESSO DELL’ADERENTE
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa
(prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata agli
eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tale
soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo, o, se si tratta di
forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo
modalità stabilite con decreto del ministro del lavoro e della
previdenza sociale.![]()