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La previdenza complementare

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di base corrisposta dagli Enti di Previdenza obbligatoria. Dal 1° Gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Ai fini della determinazione dell’anzianità d’iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazioni alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

MODALITÀ DI RICEVIMENTO DELLA PENSIONE
• interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare;
• parte in capitale (fino a un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

ANTICIPAZIONI DI IMPORTI
In determinati casi la legge consente, in modo analogo per quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma massima che può essere anticipata è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel periodo.

topTRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Dal 1° Gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:
• in caso di perdita di requisiti di partecipazione prima del pensionamento, l’iscritto può trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
• per effetto di scelta volontaria, quando decorsi i due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente decida di trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare collettiva o individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha comunque il diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta, sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e a seconda delle modalità stabilite da contratti o da accordi collettivi. top

RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Dal 1° Gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti per la forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può chiedere il riscatto della posizione che consiste nella restituzione degli importi pensionistici accumulati. Questo riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
• riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata), nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
• riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

DECESSO DELL’ADERENTE
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tale soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo, o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.top

 

 
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