|
|
Con
la despecializzazione temporale dell’attività creditizia, le banche
attualmente hanno la possibilità di allargare il loro raggio di azione
compiendo anche operazioni la cui scadenza vada oltre il breve termine, in
particolare concedendo mutui ai privati. Per fa-re ciò senza compromettere
gli equilibri gestionali, esse devono correlare tali operazio-ni a opportune
forme di raccolta, facendo provvista di fondi mediante depositi vincolati ed
emissioni di obbligazioni a scadenza medio-lunga.
FASI DEL MUTUO
• apertura dell'istruttoria: l'aspirante mutuatario presenta la
richiesta di concessione di mutuo, indicando tutti i dati tecnici ed
economici necessari al mutuante per la valu-tazione preliminare della
domanda di mutuo;
• perizia ed altri accertamenti: il bene presentato a garanzia del
credito deve essere e-saminato da un perito di fiducia del mutuante, il
quale deve individuarlo con preci-sione, descriverne consistenza e
caratteristiche giuridiche e tecniche ed indicarne il valore; a seconda
dei casi possono svolgersi anche altri accertamenti;
• chiusura dell'istruttoria: l'istruttoria, a seguito dell'esame di
tutte le condizioni eco-nomiche e di diritto riguardanti la qualità del
soggetto richiedente e della garanzia proposta, si chiude con la
delibera di concessione oppure con la mancata concessio-ne;
• atto di mutuo: con l'atto di mutuo il contratto entra in pieno
effetto; il mutuante con-segna il capitale erogato al mutuatario e
vengono eseguite le formalità relative alla garanzia prestata
(iscrizione di ipoteca).
![]()
DURATA E RIMBORSO
La durata dei mutui varia da un minimo di 5 anni fino a 20/30 anni ed il
relativo rim-borso può avvenire:
• in un’unica soluzione alla scadenza, ma pagando periodicamente gli
interessi con-venuti;
• secondo un piano di ammortamento a rate semestrali o annuali,
solitamente determi-nate secondo il metodo progressivo o “francese” (che
prevede rate costanti formate da quote di interessi decrescenti e quote
capitali crescenti).
TIPOLOGIE DI MUTUO
• a tasso fisso, quando l’interesse risulta essere di eguale importo per
tutta la durata del mutuo;
• a tasso variabile, quando l’interesse essendo collegato a indicatori
come l’Euribor;
• in valuta, con collegamento alle valute estere.
![]()
ESTINZIONE ANTICIPATA
Fino a prima del 2008 la richiesta di estinzione anticipata del mutuo da
parte del mutuatario era considerata come un inadempimento contrattuale,
poiché dalla cessazione del rapporto dipende un mancato titolo del
mutuante a richiedere interessi per la residua parte di tempo di durata
del mutuo originariamente prevista.
ESTINZIONE POSTICIPATA
Con la riforma Tremonti, per i mutui a tasso variabile, su richiesta del
mutuatario, il mutuante è obbligato a prolungare la durata del prestito,
mantenendo costante la rata. Si tratta di una dilazione onerosa di
pagamento, per la quale la banca concede una mag-giore durata del
prestito e guadagna una quota interessi e un montante maggiori. Il
provvedimento ha una particolare utilità nei casi in cui la rata abbia
già raggiunto un li-vello insostenibile per il reddito del mutuatario, a
rischio di insolvenza.
RINEGOZIAZIONE DEI
MUTUI
Tramite la Finanziaria 2007, attualmente la banca ha il dovere di
rinegoziare le condi-zioni dei mutui nel momento in cui il cliente
dichiari che le clausole sono oggettivamente incompatibili con il suo
reddito perché diventate particolarmente onerose. La legge, però, non
indica quante volte la banca debba concedere la rinegoziazione. Alcuni
istituti concedono di prolungare la durata del mutuo o modificarne
alcuni vincoli per una sola volta in tutta la sua durata.
![]()
RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO
Se il mutuatario difficilmente ottiene una modifica delle condizioni
contrattuali e prima del 2007 doveva corrispondere una penale per
l'estinzione anticipata, il mutuante ha fa-coltà di rescindere
unilateralmente il contratto in qualunque momento, se chi riceve il
finanziamento viene meno ad una delle obbligazioni previste nella
clausola risolutiva o in altre parti del contratto. La Finanziaria del
2007, infatti, ha abolito le penali per estinzione anticipata del mutuo,
su richiesta del mutuatario.
LE PENALI
Possono avere luogo penali nel momento in cui il mutuatario è
inadempiente davanti a legittime nuove obbligazioni richieste dalla
banca, come la risoluzione espressa del contratto o la richiesta di
reintegro delle garanzie.
Anche la rescissione comporta la restituzione in tempi rapidi
dell'intero debito, con gli interessi previsti ed un eventuale penale.![]()